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Tutela Socio-Sanitaria

Per usufruire dei benefici di legge, che riguardano il lavoro, ma anche del rimborso di terapie, protesi e soggiorni ospedalieri, è necessario produrre una serie di certificati che accertino l’effettivo stato di salute. In questa appendice, troverai un riassunto delle normative di legge in merito a malattia e disabilità.


Invalidità civile e attestazione di handicap

  • Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante abilitato per il rilascio del certificato medico digitale che ha la validità di 30 giorni. Il medico invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata da esibire all’atto delle visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero del certificato.

  • Una volta in possesso del certificato medico digitale può essere inoltrata la domanda di accertamento dello stato di invalidità e di handicap direttamente all’INPS (tramite il sito www.inps.it) o autonomamente (dopo aver acquisito il PIN tramite Contact Center INPS 803164), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

  • L’INPS mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda ap- puntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali: in caso di patologia oncologica, il limite temporale scende a 15 giorni.

  • A conclusione dell’iter sanitario l’INPS territorialmente competente provvede all’inoltro del verbale all’interessato, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto. Se e stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, INPS chiederà all’interessato di inviare, sempre per via telematica, dati relativi alla condizione reddituale e personale.

Aggravamento - se la malattia progredisce, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, seguendo medesimo iter. Lo stato di invalidità o di handicap e riconosciuto per un periodo temporaneo. L’interessato verrà ricontattato per la visita di revisione. I benefici sociali e/o economici dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito. Invalidità civile del 100% (persona in età lavorativa 18-65) ha diritto:

  • pensione di inabilità

  • esenzione dal ticket per un’invalidità civile pari o superiore al 74% (persona in eta lavorativa 18-65):

  • assegno di invalidità.

L’indennità di accompagnamento

Se a causa della malattia alla donna viene riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100% e la paziente ha problemi di deambulazione e non e più autonoma nelle normali attività della vita quotidiana e possibile richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 102/2004) hanno stabilito, per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, la possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento anche per un breve periodo. La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica L’assegno di accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia, non è né vincolato a limiti di reddito né è reversibile.

Pensione di inabilità

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi. La domanda di pensione di inabilità va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica . Requisiti (Legge 222/84):

  • l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’INPS e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;

  • l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data di domanda di pensione di inabilità. La pensione di inabilità è erogata per 13 mensilità.

Assegno ordinario di invalidità

Il lavoratore ha diritto all’assegno di invalidità se:

  • presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano in maniera permanente la sua capacità di lavoro, a meno di un terzo,

  • è iscritto all’INPS da almeno 5 anni.

  • abbia un’anzianità contributiva si almeno 5 anni (260 contributi settimanali) ed aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura 3 anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. L’assegno viene erogato per 13 mensilità. L’assegno non è reversibile.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

  • abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità.

Ticket

Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% dà diritto alla esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie per qualsiasi patologia. Le donne che presentano tumore al seno hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci. L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda ASL di residenza (Ufficio Esenzione Ticket) che rilascerà un tesserino con il codice di esenzione 048 (patologie neoplastiche).Tale tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale per riportare il medesimo codice nelle prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o a ordinari controlli.

Cure all’estero

L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. L’autorizzazione va chiesta alla ASL di residenza presentando:

  • la domanda

  • la proposta di un medico specialista (sia pubblico che privato) che devo contenere l’indicazione della struttura estera prescelta

  • l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali Domanda e la documentazione verrà trasmessa al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente che dopo la valutazione comunicherà il proprio parere motivato all’ASL che provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione. In caso di accoglimento della domanda: 1) se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria) 2) se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario S2 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma gratuita.

ATTENZIONE - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura su opra indicate. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato può presentare ricorso:

  • al Direttore Generale della ASL

  • al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello

  • al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario

Assistenza domiciliare

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, general- mente erogate dal Comune di residenza della persona.

Esonero dall’obbligo delle cinture di sicurezza

Per chiedere l’esonero è necessario recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la propria patologia. I benefici della cintura sono ben noti, pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale.

Contrassegno di libera circolazione e di sosta

Il Comune di residenza riconosce ai malati oncologici in terapia il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta che da diritto a:

  • libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali ;

  • la sosta nei parcheggi riservati ai disabili (strisce gialli) o, in mancanza di di questi, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu). Si segnala che alcuni comuni non riconoscono quest’agevolazione alle auto che espongono il contrassegno per l’handicap

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. La domanda va inoltrata all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di residenza. Il contrassegno e nominativo e può essere usato solo quanto l’auto è al servizio del malato intestatario del permesso. Domanda per il rilascio va presentata al comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico-legale che attesti grave difficoltà motoria o, in alternativa il verbale di accertamento dello stato di invalidità e/o di handicap in cui sia espressamente indicata l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi. (Art.4, L.35/12). Validità dipende dalle condizioni di salute del richiedente. Può essere rinnovato.

Rimborsi regionali

Alcune Regioni prevedono rimborsi delle spese di viaggio e, in alcuni casi, anche di soggiorno per i residenti che migrano in altre Regioni per le cure. Prima della partenza si consiglia di rivolgersi all’ASL di appartenenza per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Diritti di carattere fiscale

La lavoratrice o il lavoratore con grave disabilità (Legge 104/92) ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • per acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): detraibilità delle spesa (massimo di 18.075,99 euro) ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%, esenzione permanente del bollo auto, esenzione imposta di trascrizione;

  • per acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese ai fini Irpef (19%), Iva agevolata al 4%;

  • detrazione totale (senza franchigia) delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi in misura del 19%

  • deduzione dei contributi previdenziali versati per colf/badanti (un tetto massimo annuale)

(Per tutto ciò è utile visitare il sito Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it )

Diritto di conoscere, diritto di decidere

L’art. 32 della Costituzione Italiana dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e come dice l’art. 13 “La libertà personale è inviolabile”. Il paziente deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico. La decisione si esprimerà firmando un modulo di «consenso informato» che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale l’attività stessa costituisce reato. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assi- curarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento.

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